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Piemonte, deliberazione n. 383 – Mancata entrata: niente debito fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in materia di debiti fuori bilancio.

L’ente ha premesso di avere stipulato una convenzione con l’ASL per la locazione di un fabbricato di proprietà comunale con obbligo da parte del comune di eseguire i lavori di ristrutturazione, il cui costo sarebbe stato parzialmente anticipato dall’ASL, scomputandolo dal canone.

Dopo l’aggiudicazione dei lavori l’ASL ha chiesto, a modifica della convenzione, la riduzione degli spazi locati e la conseguente riduzione proporzionale della quota del costo dei lavori di propria competenza.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 383/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno ricordato che con il termine di “debito fuori bilancio” si intende un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

Trattasi di debiti sorti al di fuori dell’impegno di spesa costituito secondo le prescrizioni dell’art. 191 Tuel e in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano.

L’articolo 194 del Tuel individua le tipologie di debiti fuori bilancio che è possibile riconoscere, imputando l’obbligo sorto in capo all’ente, con l’adozione di apposita deliberazione del Consiglio.

Secondo la costante giurisprudenza l’elencazione contenuta nella predetta norma ha carattere tassativo, sicché non è possibile riconoscere debiti fuori bilancio che non rientrano nelle tipologie individuate.

I magistrati contabili hanno evidenziato come nel caso di specie, al momento dell’aggiudicazione i lavori erano stati regolarmente finanziati ed era stato previsto in bilancio il relativo stanziamento.

Ne consegue che non si tratta di un debito fuori bilancio, ma del verificarsi di una mancata entrata, precedentemente accertata.

L’ente dovrà, pertanto, ripristinare l’equilibrio finanziario del bilancio, adottando i provvedimenti previsti dall’articolo 193 Tuel.

 


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