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Piemonte, deliberazione n. 380 – Spese relative all’adesione al fondo Perseo


Un sindaco ha chiesto se gli oneri sostenuti dall’amministrazione a seguito dell’adesione di alcuni dipendenti al Fondo Perseo siano esclusi dal computo dei limiti stabiliti dal comma 557, dell’articolo 1, della legge finanziaria per il 2007.

L’ente ha premesso che la scelta del dipendente di aderire al fondo di previdenza complementare comporta un incremento della spesa per l’ente datore di lavoro, tenuto a versare al Fondo un contributo pari all’1% sulla retribuzione utile ai fini del TRF di ciascun dipendente che aderisca alla previdenza complementare, oltre ad un contributo di solidarietà pari al 10% del contributo indicato sopra.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 380/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno ricordato che i commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 escludono esplicitamente dal calcolo della spesa di personale gli oneri per i rinnovi contrattuali.

In sostanza, il legislatore ha ritenuto che gli Enti locali debbano contenere le spese che dipendono direttamente dalla loro organizzazione e che, quindi, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali debbano essere esclusi dall’obbligo di contenimento, trattandosi di spese che non dipendono da scelte organizzative dell’Ente.

Secondo i magistrati contabili l’onere a carico del datore di lavoro riferito all’obbligo del versamento della contribuzione previdenziale conseguente all’adesione dei dipendenti al Fondo di previdenza complementare Perseo (pari all’1% della retribuzione utile ai fini del TFR ed al 10% di quest’ultima ai fini del contributo di solidarietà), non essendo dipendente da scelte organizzative del singolo Ente ma derivando dall’applicazione del contratto collettivo di comparto e ponendo un onere a carico delle Amministrazioni, può essere considerato quale onere relativo ai rinnovi contrattuali.

Pertanto, come tale, è escluso dal computo previsto dai commi 557 e 562 della legge 296/2006 per la determinazione del limite della spesa di personale annualmente sostenibile.

 


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