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Gare: è necessaria la riparametrazione dell’offerta tecnica


Se il disciplinare di gara stabilisce di far “pesare” l’offerta tecnica per il 70% del totale, e l’offerta economica per il restante 30%, la commissione di gara, una volta stabilita la graduatoria delle varie offerte tecniche (sulla base dei parametri indicati nel disciplinare), deve svolgere una seconda attività, detta di “riparametrazione”, e consistente nell’attribuzione alla prima classificata del punteggio di 70, e alle ulteriori offerte un punteggio via via decrescente, rispettando la proporzione esistente all’interno della singola graduatoria.

Ciò in quanto, diversamente operando, il punteggio relativo all’offerta tecnica “peserebbe” non più per il 70% del totale, ma per un valore inferiore, alterando in tal modo il meccanismo dei pesi previsto dalla lex specialis (70% per l’offerta tecnica; 30% per quella economica).

Questo il principio espresso dal Tar Puglia, sez. I, con la sentenza n. 2193 del 28 ottobre 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva contestato l’alterazione del meccanismo di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e a quella tecnica.

Nel caso di specie, all’offerta tecnica della società ricorrente, che era risultata la migliore, era stato attribuito il punteggio di 67,254 e non invece il punteggio di 70.

I giudici amministrativi hanno ribadito che nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la cd. riparametrazione ha la funzione di ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel bando e, quindi, l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta.

Solo attraverso tale operazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo, mentre, senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche previste dal d.pr. 207/2010, che correttamente attribuiscono sempre il massimo punteggio al ribasso più alto, il prezzo peserebbe, di fatto, relativamente di più della qualità.

Ne consegue che i punti previsti per l’offerta tecnica migliore devono essere assegnati per intero, riparametrando, appunto, l’offerta tecnicamente migliore, con conseguente assegnazione del punteggio massimo previsto.

 


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