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Ricorso avverso appalto pubblico: precisazioni sui termini decadenziali


Se la stazione appaltante non fornisce una comunicazione completa dell’esito della gara d’appalto ai soggetti di cui all’articolo 79 del d.lgs. 163/2006, il termine per impugnare l’esito della gara decorre dal decimo giorno successivo alla suddetta comunicazione dell’aggiudicazione, giorno in cui scade per i partecipanti alla gara il diritto ad accedere agli atti di gara senza necessità di apposita istanza (ex articolo 79, comma 5 quater).

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, sez. III, con la sentenza n. 2682 del 7 novembre 2013, con la quale ha dichiarato irricevibile, siccome proposto oltre il termine di trenta giorni fissato ex lege, il ricorso introduttivo presentato da una società avverso l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per le pulizie dell’aerostazione.

In materia d’appalti, l’articolo 120 del d.lgs. 104/2010 stabilisce, al comma 5, che il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del d.lgs. 163/2006.

A tal proposito, l’articolo 79 impone alla stazione appaltante di comunicare, oltre che all’aggiudicatario, al secondo graduato e a tutti i concorrenti ammessi alla gara, l’avvenuta aggiudicazione definitiva, entro un termine non superiore a cinque giorni.

Il successivo comma 5 bis, aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 53/2010, prescrive che la comunicazione sia accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto.

Il successivo comma 5 quater dell’articolo 79 sancisce il diritto dei partecipanti alle gare d’appalto cui sia stata comunicata l’intervenuta aggiudicazione a soggetto terzo, l’accesso agli atti del procedimento di gara entro dieci giorni dalla comunicazione, senza necessità di proporre apposita istanza.

Così richiamata la normativa di riferimento, i giudici amministrativi hanno affrontato il problema relativo alla corretta individuazione del dies a quo per il computo del prescritto termine di 30 giorni.

In via di principio, la piena conoscenza dell’atto censurato, dalla quale inizia a decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa, si concretizza con la cognizione, da parte del soggetto interessato, degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.

Ne consegue che la piena conoscenza del provvedimento presuppone la conoscenza del contenuto essenziale dell’atto, non potendo il termine per l’impugnazione decorrere dalla semplice conoscenza del suo contenuto dispositivo sfavorevole, ma occorrendo anche la consapevolezza della lesività del provvedimento.

In caso di incompleta comunicazione dell’aggiudicazione, gli interessati hanno diritto di esercitare il diritto di accesso agli atti di gara nel termine di dieci giorni, i sensi del comma 5 quater dell’articolo 79 del codice dei contratti, senza obbligo di formulare apposita formale richiesta.

Di conseguenza, qualora la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione non possieda gli elementi di completezza prescritti, il termine di trenta giorni fissato ex lege, decorre non già dalla comunicazione, bensì dallo spirare del termine di dieci giorni concesso agli aventi diritto al fine di procedere all’esame degli atti della procedura di aggiudicazione per verificare la concreta sussistenza dell’interesse a ricorrere.

 


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