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Piemonte, deliberazione n. 378 – Rapporti patrimoniali enti conferenti e Fondazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta rappresentazione nei bilanci di una Fondazione e degli enti pubblici territoriali partecipanti alla stessa del conferimento di diritti di concessione e superficie su beni immobili, avvenuto con una serie di distinti atti notarili.

L’ente ha premesso che la fondazione opera quale ente di diritto privato. Essa è, pertanto, un ente morale, dotato di personalità giuridica, che ha quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un patrimonio, che consente all’ente di svolgere la sua attività ordinaria.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 378/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno chiarito che con i conferimenti, i soggetti conferenti hanno apportato alla Fondazione beni e diritti ai quali le parti (enti conferenti e Fondazione conferitaria) hanno attribuito un’utilità economica, risultante da apposite perizie.

Pertanto, l’iscrizione dei conferimenti da parte dell’ente nel patrimonio della Fondazione dovrà avvenire al valore di perizia (normalmente il valore da iscrivere è dato dal costo sostenuto o di acquisizione).

Analoga conclusione vale per il conferimento dei beni immateriali.

Quanto poi alla rappresentazione delle operazioni di trasferimento nei bilanci degli enti partecipanti alla Fondazione, i magistrati contabili hanno osservato che, per principio generale, il conto del patrimonio deve dare un’esposizione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, in conformità ai principi contabili.

Secondo i magistrati contabili, infatti, a fronte dei diversi conferimenti posti in essere a favore del patrimonio della Fondazione, gli enti costitutori non detengono più un valido titolo giuridico per iscrivere nel proprio attivo patrimoniale, seppure a titolo di quota di partecipazione, rispettivamente i beni o i diritti conferiti alla fondazione (per questi ultimi resterà il valore della nuda proprietà).

I conferimenti in discorso potranno semmai trovare evidenza all’interno della relazione illustrativa dell’Organo esecutivo che correda il rendiconto degli enti conferenti, i quali restano soggetti agli obblighi di cui all’articolo 22 del d.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, comunque denominati.

 


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