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Piemonte, deliberazione n. 377 – Assunzioni per carenza di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricorrere a rapporti di tipo temporaneo (contratti a tempo determinato, convenzioni, ecc.) superando i limiti di spesa di personale, al fine di garantire il servizio di scuolabus.

L’ente ha premesso di essere receduto da una comunità collinare e di avere a seguito riassorbito due unità di personale che contestano il trasferimento e hanno chiesto, a mezzo di un legale, il reintegro nella comunità collinare e l’adibizione alle mansioni già ivi ricoperte.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 377/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno ricordato che i limiti alle spese e alle assunzioni di personale per i comuni soggetti al patto di stabilità, stabiliti nell’articolo 1 commi 557, 557 bis della legge 296/2006 e nell’articolo 76 comma 7 del d.l. 112/2008, “non possono essere derogati se non nei casi previsti dalla legge ovvero individuati in via giurisprudenziale, ma sono comunque di stretta interpretazione, in quanto finalizzati alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica”.

Secondo i magistrati contabili l’ente, al fine di sopperire a carenze di personale e nel rispetto, dei limiti alle assunzioni e alla spesa di personale, potrà ricorrere ai seguenti strumenti:

 trasferimento per mobilità, che, da un lato, non genera nuova assunzione, ma, dall’altro, non può essere utilizzato per consentire l’instaurazione di rapporti di lavoro oltre i limiti di spesa previsti dalla legislazione finanziaria;

 utilizzazione di personale già in forza presso l’amministrazione pubblica locale mediante convenzione, i cui oneri finanziari rientrano fra le componenti considerate per la determinazione della spesa di personale;

 rapporti di lavoro “a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, “contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio”, per cui la spesa, ai sensi dell’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. La relativa spesa, in ogni caso, va computata in quella di personale ed è soggetta alle connesse limitazioni.

 


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