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Lombardia, deliberazione n. 494 – Modalità operative per vendita azioni società


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di vendita delle quote azionarie di una società per azioni oggetto di obbligo di dismissione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 494/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 novembre, hanno evidenziato che la disciplina va rinvenuta nella legge di contabilità e nel relativo regolamento (ciò in quanto il d.lgs. 163/2006 fa riferimento ai contratti passivi).

Ai sensi dell’articolo 37 del R.D. 827/1924 “tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli”.

Il successivo articolo 41 dispone che si può ricorrere alla trattativa privata nel caso di incanto pubblico andato deserto o del ricorrere di circostanze eccezionali.

Secondo i magistrati contabili, l’ente potrà trattare con i soggetti in possesso dei requisiti indicati negli articoli 38 e ss. del d.lgs. 163/2006, “requisiti da ritenersi, per l’inscindibile connessione con esigenze di legalità formale e, soprattutto, sostanziale, applicabili anche alle gare per la stipula di contratti attivi”.

Quanto alla modalità di svolgimento della procedura, “essa dovrà individuarsi nella determina a contrarre in coerenza con i principi di non discriminazione, pubblicità, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa: a tal fine, appare preferibile procedere alla trattativa privata dopo aver interpellato “più persone o ditte” (art. 92 RD 827/24), con modalità conformi ai principi generali della contrattualistica pubblica”.

In ordine all’importo di vendita delle azioni, tale valore dovrà mantenersi congruo rispetto alla situazione concreta del mercato.

A tal proposito, l’Amministrazione, nel valutare la convenienza dell’offerta, potrà tenere conto di molteplici fattori: l’originario prezzo di acquisto delle azioni, l’attuale valore delle stesse in relazione al patrimonio sociale, l’appetibilità sul mercato.

In merito alla competenza del consiglio comunale ad approvare la vendita delle azioni al prezzo eventualmente offerto in trattativa privata, i magistrati contabili hanno ricordato che ai sensi dell’articolo 42 del Tuel, il Consiglio ha competenza, tra l’altro, in ordine all’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali.

Il riferimento alle partecipazioni dell’ente locale a società di capitali, comprensivo anche delle relative dismissioni, deve intendersi con esclusivo riferimento alla scelta in ordine all’acquisizione, mantenimento o dismissione.

Pertanto, una volta espresso l’indirizzo politico, rientra nella sfera di competenza gestionale del dirigente (o del responsabile del servizio finanziario), la concreta gestione della procedura di vendita, in conformità con le normative di settore (legge di contabilità e relativo regolamento).

Al contrario, qualora la delibera di indirizzo politico abbia indicato un prezzo minimo di vendita o altri particolari elementi condizionanti la volontà dismissiva, in tal caso, al mutare delle condizioni di vendita (il prezzo, in particolare, costituisce elemento essenziale in un contratto di compravendita) si rende necessaria una conferma della volontà originariamente espressa dall’organo di indirizzo politico.

 


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