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Emilia, deliberazione n. 274 – Società da dismettere: non è ammessa la trasformazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, che ha introdotto limitazioni alla possibilità per gli enti locali con dimensioni demografiche ridotte di costituire nuove società e/o di continuare a mantenere partecipazioni in organismi di natura societaria, e dell’articolo 9, comma, comma 6, del d.l. 95/2012 che ha posto il divieto di costituire nuove tipologie di enti, anche privatistici, quali le fondazioni.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 274/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 novembre, hanno evidenziato che il termine fissato nell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78 per la dismissione delle società partecipate da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è già decorso (30 settembre 2013), in quanto, in sede di conversione in legge del d.l. 101/2013, non è stato approvato l’emendamento con il quale si proponeva di procrastinarne ulteriormente la data di scadenza.

L’obbligo di dismissione non sussiste qualora la società partecipata:

a) abbia, al 30 settembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbia subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbia subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dall’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

I magistrati contabili hanno ribadito che l’adempimento dell’obbligo di dismissione da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di società partecipate non può essere superato mediante la trasformazione della società partecipata in un organismo, avente sempre natura privatistica, ma non societaria, stante il divieto ex articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012.

In merito al citato articolo 9, comma 6 del d.l. 95/2012 è necessario ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza 236/2013 ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata.

 


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