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Lombardia, deliberazione n. 487 – Contabilizzazione tributo ambientale provinciale (TEFA)


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione del tributo ambientale provinciale (c.d. TEFA).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 487/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno ricordato che l’articolo 14, comma 1, del d.l. 201/2011 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che sostituisce la Tarsu, Tia1 e Tia2.

I Comuni, contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incassano anche il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), che poi deve essere versato alla Provincia.

Al comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

I magistrati contabili hanno pertanto evidenziato la natura accessoria di detto tributo rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ne consegue che, esso non può essere contabilizzato dall’ente comunale tra i servizi per conto terzi in quanto non rientra in una delle ipotesi tipizzate dal legislatore.

Pertanto, il tributo provinciale per le funzioni ambientali va contabilizzato dal Comune al Titolo I (entrate tributarie), categoria 2° (tasse) in entrata e al Titolo I (spese correnti) intervento 05 (trasferimenti) in uscita.

 


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