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Veneto, deliberazione n. 342 – Ferie maturate e non godute prima del d.l. 95/2012


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere, in favore di una dipendente collocata in quiescenza per inabilità totale al lavoro, la monetizzazione delle ferie maturate e non godute prima della entrata in vigore dell’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 342/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 novembre, hanno chiarito che il divieto di “monetizzazione” delle ferie maturate e non godute dal personale dipendente delle p.a., esclude la corresponsione di qualsivoglia trattamento sostitutivo e rende obbligatoria la fruizione delle ferie medesime nei tempi e nei modi previsti dai singoli comparti di contrattazione.

La norma ha espressamente esteso il divieto ai casi di mancata fruizione per cessazione del rapporto di lavoro, mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, prevedendo, tra l’altro, la cessazione dell’applicazione, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, di tutte le disposizioni “più favorevoli”, sia di natura normativa che di natura contrattuale.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili, “in forza del generale principio di irretroattività, le leggi “in materia civile” – per quelle in materia penale, il principio è di rango costituzionale (art. 25 Cost.) – dispongono, di norma, solo per l’avvenire e non possono investire fattispecie che abbiano già prodotto o esaurito i loro effetti, applicandosi soltanto a fattispecie, status e situazioni esistenti o sopravvenute alla data di entrata in vigore della legge medesima e, in quest’ultimo caso, anche se scaturenti da un fatto verificatosi anteriormente, quando debbano essere prese in considerazione in se stesse, prescindendo dal fatto che le ha generate (art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice civile)”.

Pertanto, in mancanza di una disciplina “intertemporale” che abbia esteso gli effetti del divieto anche alle ferie non più fruibili alla data di entrata in vigore della norma, “non può che concludersi nel senso della esclusione delle stesse (e del conseguente diritto alla monetizzazione) dalla relativa previsione”. (nello stesso senso, peraltro, si è espresso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella nota del 6 agosto 2012, in risposta ad analogo quesito dell’ANCI).

Infine, i magistrati contabili hanno chiarito che anche le ferie maturate dopo l’entrata in vigore del d.l. 95/2012 possono essere monetizzate nei casi in cui la mancata fruizione delle ferie sia dovuta al sopravvenire di una vicenda estintiva del rapporto di lavoro non “dipendente dalla volontà dell’interessato”.

Pertanto, solo la prevedibilità e, quindi, la riconducibilità, anche mediata, della fattispecie estintiva alla volontà del dipendente costituisce elemento determinate ai fini della delimitazione della portata del divieto di corresponsione di trattamenti economici “sostitutivi”.

Divieto che, dunque, non può ritenersi operante, in generale, per le ferie delle quali, nel singolo contesto normativo e contrattuale del comparto di riferimento, non è più possibile godere in ragione della sopravvenuta interruzione del rapporto di impiego per cause diverse da quelle previste dalla norma.

 


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