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Lombardia, deliberazione n. 486 – Gestione rifiuti urbani e mancata individuazione a.t.o.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, in assenza della definizione degli ambiti territoriali ottimali, di procedere ad una cessione delle quote della società a capitale interamente pubblico per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti ad un socio privato, da individuare con gara a doppio oggetto.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 486/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno ricordato che “la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell’utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)”.

I magistrati contabili hanno ricordato che a partire dall’entrata in vigore dell’articolo 200 del d.lgs. 152/2006, è stato previsto che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (a.t.o.).

Tuttavia, all’interno della Regione Lombardia tali a.t.o. non risultano essere stati istituiti, essendosi la Regione avvalsa ab origine della facoltà, prevista dal comma 7 dello stesso articolo 200 del d.lgs. 152/2006 di non individuare gli ambiti, purché il modello adottato rispettasse i principi ispiratori (di concorrenza e liberalizzazione), permanendo quindi in capo al singolo Comune il ruolo di ente concedente, salva la facoltà di associarsi volontariamente ai fini di svolgimento del servizio su base territoriale più ampia.

Come già chiarito dai magistrati contabili, gli enti locali che non si trovano in una situazione di necessità di dover procedere ad un nuovo affidamento del servizio devono attendere l’adempimento dell’obbligo organizzativo da parte della Regione ovvero, in via sostitutiva, da parte dello Stato (Corte dei conti, Lombardia, del. n. 263/2013).

Per quanto concerne il secondo quesito, circa la possibilità di cumulare l’affidamento a società in house di servizi pubblici locali e strumentali, i magistrati contabili hanno confermato la permanenza del divieto di cumulo di servizi strumentali e di interesse generale, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 223/2006.

 


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