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Lombardia, deliberazione n. 477 – Istituto dello scavalco condiviso


Un sindaco ha chiesto se, al fine di garantire per il 2013 il rispetto del limite della spesa di personale, sia possibile escludere le somme rimborsate da altro ente per l’utilizzo di un proprio dipendente, responsabile del servizio finanziario.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 477/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 novembre, hanno ricordato che nei rapporti “a scavalco” (cioè a favore di più enti contemporaneamente), il dipendente, pur restando legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza e nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale, regolato a mezzo di convenzione tra gli enti interessati.

L’utilizzazione del lavoratore mediante l’istituto dello “scavalco condiviso” non perfeziona un’ipotesi di comando temporaneo, nel senso stretto del termine, né un’assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all’espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività.

Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti dall’articolo 14 CCNL, le spese sostenute pro quota per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell’ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del. 414/2013).

Ne consegue che l’ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale.

Ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione.

 


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