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Puglia, deliberazione n. 162 – Obbligo dismissione società strumentale


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 4, del d.l. 95/2012, che disciplina i limiti degli affidamenti in house (commi 7 e 8) nonché gli obblighi di dismissione delle società controllate che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato (commi 1 e 2).

L’ente ha premesso di detenere il 100% di una società strumentale, costituita nel 2004, affidataria in via diretta dei relativi appalti secondo lo schema dell’in house providing.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile acquisire beni e servizi strumentali alla propria attività mediante affidamento diretto ad una società in possesso dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house ovvero se tale società sia soggetta agli obblighi di dismissione previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 162/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 novembre, hanno ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 229/13, ha ritenuto legittimo l’articolo 4, commi 1, 2 e 8, nella parte in cui essi si applicano agli enti locali diversi dalle regioni.

Ne consegue che, le società che gestiscono servizi strumentali devono sottostare alla particolare disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell’art. 4 che obbliga, alternativamente, allo scioglimento delle stesse società o all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute.

Sono escluse dall’obbligo di dismissione una serie di società specificatamente individuate dal comma 3 (società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica; società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza; Sogei S.p.a.; Consip S.p.a.; società finanziarie partecipate dalle regioni; società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari; società che operano in peculiari contesti economici, sociali, ambientali, e geomorfologici che non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato) e dal comma 13 (società quotate e le loro controllate; società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio).

Ne consegue che, il modello dell’affidamento in house può dunque essere legittimamente utilizzato, nei limiti imposti dall’ordinamento comunitario, nel settore dei servizi pubblici locali e in tutte le altre fattispecie espressamente indicate nei commi 3 e 13 dell’art. 4 del d.l. 95/2012.

 

 


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