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Umbria, deliberazione n. 126 – Aumenti retributivi dipendenti società di interesse pubblico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 11 dell’articolo 4, del d.l. 95/2012 secondo cui “a decorrere dall’1/1/2013 e fino al 31/12/2014, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011”.

L’ente ha premesso di essere titolare di una società interamente pubblica che svolge il servizio pubblico di raccolta e trasporto rifiuti.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 126/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno chiarito che le disposizioni del comma 1 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, che impongono lo scioglimento delle società controllate/dismissione delle partecipazioni detenute da enti locali, si applicano solo alle c.d. “società strumentali”, mentre sono escluse, ai sensi del comma 3, le “società che svolgono servizi di interesse generale”, quelle che espletano attività per i cittadini e sui quali l’ente pubblico esercita un “controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi” (Corte Cost. 229/2013).

Pertanto, le disposizioni limitative del “trattamento economico”, di cui al comma 11 dell’articolo 4, si applicano solo ai “dipendenti delle Società di cui al comma 1”, come testualmente precisato dallo stesso comma 11.

Una società che svolge il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, che ha natura di servizio di “interesse generale” e assoggetta al “controllo analogo” dell’ente, è esclusa dai vincoli previsti per le società di cui al comma 1.

Al personale di tale società non si applicano le disposizioni di contenimento del trattamento economico previsto dal comma 11.

I magistrati contabili hanno ricordato che comunque le società in house, di servizi pubblici locali, restano soggette alle disposizioni dell’articolo 3-bis, comma 6, del d.l. 138/2011, che, come noto, impongono l’adozione di atti normativi interni di adeguamento alle “disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali – tra l’altro – [il] contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributive o indennitarie”.

 


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