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Emilia-Romagna, deliberazione n. 269 – Incarico di collaudo dipendente altra p.a.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 61, comma 9, del d.l. 11/2008 secondo cui “il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

L’ente ha premesso di avere affidato un incarico di collaudo ad un dipendente pubblico di altro ente.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 269/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 novembre, hanno ricordato che secondo la Corte costituzionale, sentenza n. 341 del 2009, la disposizione ha portata generale e, pertanto, si applica anche agli enti territoriali ad esclusione della parte in cui impone l’obbligo di versare, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, le riduzioni di spesa derivanti dalla misura in essa prevista.

Ne consegue che, in caso di incarico di collaudo conferito dall’ente locale ad un dipendente pubblico di altro ente, anche statale, opera l’obbligo di trattenuta del 50% sul “compenso spettante” prevista dall’articolo 61, comma 9, del d.l. 11/2008.

La trattenuta si applica nei modi previsti dall’art. 61 dalla data di entrata in vigore della legge, dunque non ex tunc.

I magistrati contabili hanno chiarito che nel caso in cui il collaudatore sia terzo rispetto all’Amministrazione pubblica committente, il 50% del compenso spettante al collaudatore dipendente pubblico debba essere versato in apposito capitolo di bilancio dell’Amministrazione conferente l’incarico, indipendentemente dal fatto che il collaudo sia conferito ad un soggetto terzo all’Ente

Secondo i magistrati, tale soluzione “appare la più aderente alla ratio della norma intesa al contenimento della spesa corrente dell’Ente, che vede contestualmente alimentato il fondo di amministrazione dei dirigenti dell’Ente medesimo”.

 


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