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Anticorruzione: formazione fuori dal taglio del 50%


L’attività formativa in materia di anticorruzione e trasparenza, in quanto obbligatoria, è esclusa dal taglio alla spesa previsto dall’articolo 6, comma 13 del d.l. 78/2010.

Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. contr. della Liguria, nella deliberazione n. 75 depositata l’11 ottobre 2013, con la quale ha risposto ad un quesito presentato da un comune in merito alla possibilità di escludere, dai vincoli di spesa in materia di formazione, quelle sostenute per attività di formazione obbligatoria ai sensi di specifiche previsioni normative [quali la formazione prevista dal d.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, gli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e quella imposta dalla legge 190/2012 quale contenuto obbligatorio dei piani di prevenzione della corruzione].

La Corte ha ribadito che “il contenimento nei limiti del 50% della spesa sostenuta nel 2009, previsto dalla norma, presuppone che l’ente locale abbia poteri discrezionali in ordine alla decisione di autorizzare o meno l’intervento formativo”, mentre “laddove disposizioni di legge prevedano come obbligatori specifici interventi formativi deve ritenersi che venga meno la discrezionalità dell’ente locale nell’autorizzazione della spesa e, pertanto, i poteri di contenimento della stessa” (in tal senso Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 116/2011).

Ne consegue che il limite di spesa previsto dall’articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 non è applicabile in presenza di obblighi formativi previsti dalla legge.

Secondo i magistrati contabili, la previsione degli obblighi formativi previsti dalla legge 190/2012 non lascia margini discrezionali all’Amministrazione, in quanto il piano di prevenzione della corruzione ai sensi del comma 9, lett. b) della medesima legge e il codice di comportamento impongono lo svolgimento di attività formativa per tutti i dipendenti.

 


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