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Servizi associati enti minori: devono essere attestati livelli di efficacia ed efficienza


E’ stato pubblicato in G.U. 251/2013 il decreto del Ministero dell’Interno concernente “Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni” dell’11 settembre 2013.

Le attestazioni, che dovranno essere presentate dai comuni che sono obbligati allo svolgimento associato delle funzioni fondamentali mediante convenzione ex articolo 16, della legge 148/2011 ed ex articolo 14, comma 31-bis, del d.l. 78/2010, dovranno indicare i seguenti elementi:

1. enti con i quali é stata sottoscritta la convenzione con indicazione della relativa popolazione di ciascun comune;

2. le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale o i servizi affidati alla competenza del comune che vengono esercitate mediante convenzione;

3. la data di sottoscrizione della convenzione, nonché la decorrenza e la durata (non inferiore a tre anni);

4. il conseguimento, attraverso la convenzione, di risultati di efficienza misurabili in termini di risparmio di spesa;

5. il conseguimento, tramite la forma associata della convenzione, di un miglioramento nell’efficacia delle prestazioni rese.

Tali attestazioni dovranno essere riportate in appositi modelli (allegati A e B del decreto) sottoscritti dal segretario comunale, dal responsabile dei servizi finanziari e dall’organo di revisione economico finanziario, con un visto da parte del sindaco in qualità di rappresentante legale dell’ente.

L’attestazione dell’efficienza si fonda sui dati contabili di bilancio relativi ai valori della spesa corrente, i quali dovranno dimostrare, al termine del triennio di osservazione, un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5% rispetto alle spese sostenute nell’esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, al netto delle entrate correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e delle entrate per rimborsi all’ente per le spese gestite in convenzione e di quelle riferite a servizi precedentemente non attivati.

L’attestazione di un significativo livello di efficacia dovrà dimostrare un migliore livello di qualità di servizi svolti in convenzione rispetto all’anno precedente in cui la gestione era stata attuata singolarmente, per almeno tre delle seguenti attività:

a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

b) edilizia scolastica;

c) servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale;

d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

e) erogazioni prestazioni sociali;

f) ufficio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata;

Inoltre, per i comuni che svolgevano anche il servizio di asilo nido e mensa scolastica, potranno considerare anche queste attività.

Gli enti dovranno predisporre le attestazioni entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione, previsto dall’articolo 227 del d.lgs. 267/2000, relativo all’ultimo anno finanziario del triennio di osservazione.

L’adempimento dovrà essere comunicato al Ministero dell’Interno mediante pec, all’indirizzo utgautonomie.prot@pec.interno.it.

 


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