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Veneto, deliberazione n. 280 – Accordo quadro e divieto acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 1 quater dell’articolo 12 del d.l. 98/2011, che impone il divieto per gli enti di acquistare immobili a titolo oneroso per tutto il 2013.

In particolare l’ente, interessato a ricorrere allo strumento dell’accordo quadro, ha chiesto se sia possibile procedere all’acquisizione di un’area sulla quale realizzare, previo espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, una struttura di interesse per la comunità locale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 280/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 ottobre, hanno ricordato che la norma di interpretazione autentica del comma 1 quater dell’articolo 12, ovvero l’articolo 10 bis del d.l. 35/2013, ha sottratto al divieto le “procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”, le “permute a parità di prezzo” e le “procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

Pertanto “laddove l’operazione di acquisto dell’area non avvenga mediante espropriazione, permuta o in esecuzione di accordi con soggetti privati prevedenti l’acquisizione, da parte dell’ente locale, di aree od opere (cessioni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi o oneri urbanistici), dunque, il divieto opera pienamente”.

Risulta, dunque, preclusa la possibilità di acquistare a titolo oneroso beni immobili in esecuzione di un accordo di programma previsto dalla normativa urbanistica regionale (in quanto non assimilabile alle convenzioni urbanistiche).

 


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