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Marche, deliberazione n. 65 – Indennità di espropriazione


un debito fuori bilancio afferente ad un’indennità di espropriazione determinata, in via definitiva, con sentenza della Corte d’Appello.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 65/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno ricordato che secondo l’articolo 119 della Costituzione, è possibile ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

La legge 350/2003 ha contribuito a tratteggiare e definire compiutamente la latitudine applicativa del vincolo costituzionale enuncleando positivamente sia il concetto di investimento, che quello di indebitamento.

In particolare, la lettera e) dell’articolo 3 comma 18 dispone che “ai fini di cui all’art. 119, sesto comma, cost. costituiscono investimenti “l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose”.

Pertanto, le procedure ablatorie sono ascrivibili al novero degli investimenti i cui oneri sono legittimamente finanziabili con risorse derivanti da indebitamento.

Tuttavia, ciò vale per le sole attività di acquisizione di aree.

Al contrario, non è possibile “ricondurre alla nozione di investimento quegli oneri ulteriori che patologicamente si possano aggiungere in conseguenza di attività o comportamenti illeciti commessi dall’Amministrazione, da cui scaturisca l’obbligo di risarcimento del danno”.

 


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