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Gare: legittimo l’uso del “bianchetto” nelle offerte


E’ legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto in favore di un’offerta corretta con il bianchetto e non controfirmata e siglata per confermare le correzioni.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, sez. II, con la sentenza n. 2028 del 9 ottobre 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria.

I giudici amministrativi hanno ricordato che l’articolo 46, comma 1-bis, del codice degli appalti, impone l’esclusione solo nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Nel caso di specie, la stazione appaltante, come riportato nel verbale di gara, aveva proceduto all’ammissione alla gara in considerazione del fatto che l’offerta, contenuta in buste chiuse chiaramente sigillate con ceralacca e aperte in presenza di testimoni rappresentanti di imprese partecipanti alla gara, non dava adito a dubbi o incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della stessa e la sua formulazione, benché soprascritta ad uno strato di correttore a vernice (bianchetto), non lasciava evidenziare alcuna traccia della precedente scrittura e la stessa era chiara e molto ben leggibile.

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante, chiarendo che l’uso del correttore liquido bianco non costituisce violazione del principio di segretezza delle offerte, non trattandosi di segno di riconoscimento, ma di semplice modalità di scrittura.

Inoltre, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’onere di sottoscrizione a lato della correzione opera nella diversa ipotesi in cui sia necessario attribuire chiarezza all’offerta, la quale può restare dubbia nel caso di correzione apposta in modo non inequivocabile.

 


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