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Accesso agli atti: i consorzi di pubblico interesse sono vincolati come le p.a.


Il consorzio che svolge un’attività di pubblico interesse, intesa in senso ampio, è considerata una “pubblica amministrazione” per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal rispetto del diritto d’accesso agli atti, di cui agli articoli 22 e ss. della legge 241/1990.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 7 ottobre 2013, n. 4923, con la quale ha accolto il ricorso di una cooperativa avverso la richiesta di accesso ai verbali di gara di un consorzio.

Il consorzio, costituito per la ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato da un evento sismico, è assoggettato alla vigilanza e al potere sostitutivo di uno specifico commissario e l’attività ad esso affidata è finanziata con fondi pubblici.

L’articolo 22 della legge 241/90 dispone espressamente che “Ai fini del presente capo si intende: (…) per “pubblica amministrazione” tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

Secondo i giudici amministrativi, la nozione di “pubblica amministrazione” è ben più ampia di quella relativa ad altri settori ordinamentali, estendendosi anche ai soggetti privati tout court laddove l’attività da questi posta in essere sia genericamente di pubblico interesse .

Pertanto, è sufficiente che un soggetto di diritto privato svolga attività che corrisponde ad un pubblico interesse, perché lo stesso sia assoggettato alla disciplina dell’accesso agli atti.

 


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