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Marche, deliberazione n. 62 – Alte specializzazioni e indennità ad personam


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di provvedere alla copertura della spesa riguardante l’indennità integrativa ad personam da corrispondere alle figure di “alte specializzazioni” mediante risorse proprie di bilancio, non facendo, quindi ricorso alle risorse decentrate (art. 31 ccnl. 22 gennaio 2004).

L’Ente, stante l’impossibilità di procedere a copertura stabile dei posti vacanti nella dotazione dirigenziale, in virtù del divieto espresso per le province di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato previsto dall’articolo 16 comma 9 del d.l. 95/2012, sta valutando la possibilità di istituire posti in dotazione organica di “alta specializzazione”, non dirigenziali, come previsto dall’articolo 110, commi 1 e 3, del d.lgs. 267/2000, con copertura di personale di categoria D, mediante rapporti di lavoro a tempo determinato, a cui i dirigenti di ruolo potranno delegare le funzioni ai sensi dell’art. 17, comma 1 e comma 1 bis del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 62/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 ottobre, hanno ricordato che il comma 3 dell’articolo 110 del Tuel dispone che “Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”.

Come chiarito dai magistrati contabili della Lombardia nella deliberazione 489/2012, tale emolumento, non rilevando quale spesa di personale, quale onere contrattuale, è escluso dal tetto di cui al comma 2-bis dell’articolo 9 e, pertanto, non deve essere conteggiato ai fini della verifica del rispetto del limite del 2010.

Pertanto, secondo i magistrati contabili delle Marche, è possibile finanziare l’indennità integrativa ad personam con risorse proprie di bilancio, ferma restando la necessità di valutare la sussistenza di eventuali diversi vincoli di spesa per il personale in materia di finanza pubblica.


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