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Puglia, deliberazione n. 143 – Legittimo acquisto immobile interesse culturale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012 (legge stabilità 2013), che ha introdotto forti limitazioni alla capacità degli enti locali di acquistare diritti immobiliari.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile denominato “ex asilo d’infanzia”, che con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali è stato assoggettato a tutela ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni culturali.

L’articolo 60 del d.lgs. 42/2004 riconosce agli enti pubblici territoriali la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 143/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno chiarito che il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso per il 2013 è riferibile soltanto ai casi in cui le p.a. agiscano iure privatorum al pari dei soggetti privati.

Ne consegue che “l’esercizio del diritto di prelazione in favore degli enti pubblici territoriali, dettato dall’art. 60 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, deve ritenersi sottratto dal campo di applicazione della norma introdotta dal comma 138 della legge di stabilità 2013 che vieta l’acquisto di immobili a titolo oneroso poiché espressione di una potestà autoritativa di preminente rilevanza pubblica dell’amministrazione che non si colloca in posizione paritaria con i privati”.

 

 

 


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