Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, deliberazione n. 74 – Studi e incarichi di consulenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della normativa concernente studi e incarichi di consulenza.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 74/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 settembre, hanno ricordato che l’articolo 3, comma 56, della legge 244/2007 individua procedure e modalità con cui le consulenze debbono essere programmate ed affidate e impone che nel bilancio di previsione sia fissato il limite massimo della spesa sostenibile nel corso dell’esercizio finanziario.

A tale disciplina deve aggiungersi l’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 che stabilisce che dal 2011 ciascun ente non possa spendere più del 20% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità.

Tale vincolo è stato ulteriormente ridotto con il d.l. 101/2013 che ha previsto che gli enti possano spendere per il 2013 fino ad un massimo del 90% di tale tetto, determinato ai sensi del citato articolo 6.

Secondo i magistrati contabili, il limite di spesa richiamato da tale ultima disposizione del d.l. 78/2010 deve essere individuato facendo riferimento alla spesa impegnata in conto competenza nel corso dell’esercizio finanziario 2009 (è da escludersi la possibilità di utilizzare il principio di cassa).

Infine, i magistrati contabili hanno chiarito che è da ritenersi tuttora esistente il controllo dei revisori dei conti previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004, in base al quale “l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

 


Richiedi informazioni