Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Umbria, deliberazione n. 123 – Mobili e arredi per allestimento nuovo museo


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, secondo cui non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi.

In particolare l’ente ha chiesto se la disposizione ricomprenda anche gli arredi necessari ad allestire opere di nuova realizzazione.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 123/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno chiarito che il limite di spesa previsto dalla norma trova applicazione sia per le ipotesi di “sostituzioni di arredi preesistenti”, sia per l’ipotesi in cui si debba “allestire per la prima volta spazi destinati a musei”.

I magistrati contabili, hanno ricordato che secondo il consolidamento orientamento della giurisprudenza contabile, non vanno computati nei limiti di spese fissate dalle norme di contenimento “gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferimenti da altri soggetti pubblici [fondi d’origine comunitaria] o privati” .

Tale principio, anche se espresso in riferimento alle disposizioni dell’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 è applicabile anche alla disposizioni dell’articolo 1, comma 141, della 228/2012, in quanto ispirate dalla medesima ratio di contenimento delle prime, ossia per realizzare un “risparmio sul bilancio dell’Ente” e non già per la “riduzione tout court della spesa”.

 


Richiedi informazioni