Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: la valutazione del grave errore professionale spetta alla stazione appaltante


La decisione di qualificare un episodio della storia professionale delle imprese come negligenza o grave errore professionale ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006 è assistita dall’ampia discrezionalità di apprezzamento riconosciuta alla stazione appaltante.

Quest’ultima infatti è l’unico soggetto titolato a individuare il punto di rottura del rapporto fiduciario.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Brescia, sez. II, con la sentenza n. 794 del 23 settembre 2013, con la quale ha respinto il ricorso proposto da un consorzio che era stato escluso dalla gara per l’affidamento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, in considerazione del fatto che risultavano a carico dello stesso diverse annotazioni nel casellario informativo dell’Avcp.

Nel caso di specie, infatti, la commissione di gara aveva ritenuto rilevanti l’annotazione di gravi infrazioni relative alle norme sulla sicurezza, nonché l’annotazione relativa alla contemporanea partecipazione a una gara da parte del Consorzio e di una società consorziata.

I giudici amministrativi hanno ricordato che le annotazioni non hanno effetto escludente automatico, ma costituiscono un indice di inaffidabilità che può assumere rilievo qualora questi inconvenienti si ripropongano con una certa frequenza, evidenziando lacune nell’organizzazione consortile.

Ne consegue che la decisione della commissione di gara deve ritenersi espressione di una scelta autonoma, tenuto conto dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione dell’errore professionale, la quale è chiamata a stabilire, in rapporto alle proprie esigenze, il significato e il limite di tollerabilità della deviazione rispetto alla corretta condotta contrattuale.

 


Richiedi informazioni