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Gare: il campione non conforme comporta l’esclusione


Va esclusa la ditta che ha prodotto in sede di gara un campione difforme a quello previsto nel capitolato.

Questo quanto ribadito dal Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1132 del 23 settembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di lavaggio, noleggio biancheria piana e lavaggio vestiario del personale e degli ospiti di un centro di assistenza per anziani.

Nonostante l’aggiudicataria avesse prodotto un campione delle lenzuola di peso inferiore rispetto a quello richiesto, la commissione di gara, anziché escludere la concorrente, conveniva con la stessa che le lenzuola fornite avrebbero dovuto essere conformi a quelle previste nel capitolato, assegnando, al contempo, zero punti alla relativa offerta.

I giudici amministrativi hanno ribadito che la campionatura richiesta dal capitolato di gara assolve all’essenziale funzione, non solo di parametro di valutazione del prodotto, ma principalmente della serietà e congruità dell’offerta rappresentando in modo obiettivo la capacità tecnico-professionale del concorrente.

Pertanto, una volta accertata la diversità del campione dal prototipo indicato, la stazione appaltante ha l’obbligo di escludere la concorrente per la sostanziale non conformità della sua offerta rispetto a quella prevista dalla legge di gara.

Tale irregolarità, infatti, non è suscettibile di un possibile soccorso da parte della stazione appaltante.

Trattasi, infatti, non già di una integrazione conformativa, ma, invero, di una proposta contrattuale diversa nella forma e nella sostanza rispetto a quella prevista dal bando e dal capitolato e comporta, a prescindere dalla previsione nella legge di gara, l’esclusione del candidato.

 


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