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Campania, deliberazione n. 261 – Dismissione terreni agricoli e a vocazione agricola


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’individuazione dei principi generali in materia di alienazione del patrimonio immobiliare e, in particolare, di quello agricolo.

L’ente ha premesso di voler procedere alla cessione di alcuni terreni agricoli ubicati presso il territorio di un altro Comune al fine di ridurre il proprio debito pubblico.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 261/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno ricordato che nell’ordinamento giuridico contabile è consolidato il principio secondo cui la procedura ad evidenza pubblica rappresenta un indispensabile presidio a tutela del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza, della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Da tale principio consegue che “la trattativa privata costituisce modulo di formazione della volontà contrattuale dell’amministrazione pubblica di carattere eccezionale, suscettibile di essere applicato esclusivamente in presenza di specifici presupposti da individuarsi ed esplicitarsi a monte della procedura, proprio per giustificare la deroga alle regole ordinarie dell’evidenza pubblica” (Consiglio di Stato, sez. V, 14.4.2008, n. 1600).

Sulle procedure di dismissione dei terreni agricoli di proprietà pubblica l’articolo 66 della legge 27/2012 ha introdotto una nuova disciplina per l’alienazione dei “terreni agricoli e a vocazione agricola”(articolo 66).

Pertanto, secondo i magistrati contabili, “nel rispetto dell’autonomia decisionale degli enti locali, è “facoltà” dei Comuni alienare i terreni agricoli o a vocazione agricola di loro proprietà per le finalità di cui all’art. 66, comma 9, e con le modalità di cui al comma 1 (art. 66, comma 7)”.

Tuttavia, seguendo tale procedura, l’ente locale dovrà seguire le specifiche modalità di cui al comma 1: in particolare, il prezzo da porre a base delle procedure di vendita dovrà essere determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 


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