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Obblighi di pubblicazione: rettifica delle modalità di attestazione e “dubbi” per gli enti locali


La Civit nei giorni scorsi ha pubblicato un comunicato al fine di fornire integrazioni e precisazioni relative alle modalità di pubblicazione della griglia e del documento di attestazione dell’OIV circa l’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione, come indicato nella delibera n. 71/2013.

In particolare, modificando la precedente impostazione riportata nella predetta delibera, ha precisato che il documento di attestazione dell’OIV, o di strutture analoghe, sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione e la relativa griglia di attestazione devono essere pubblicati, entro il 30 settembre, nel sito istituzionale all’interno della Sezione “Amministrazione trasparente”  eliminando l’obbligo di trasmissione alla Civit.

Qualche perplessità sorge, poi, con riferimento a quanto precisato dalla Civit in merito all’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione.

La commissione infatti, sempre con riferimento agli obblighi di pubblicazione, effettua un rinvio all’ambito soggettivo di applicazione individuato nell’allegato 1 della delibera Civit n. 50/2013 precisando che sono tenuti a pubblicare l’attestazione anche gli organismi  “degli enti locali nella misura in cui gli enti locali rientrano negli ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi considerati”.

Tale inciso, considerato che nell’allegato 1 della delibera 50/2013 l’unica distinzione in materia di obblighi di pubblicazione fra enti locali sopra e sotto 15.000 abitanti è rappresentata dalla indicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale degli amministratori (peraltro con la diversa scadenza del 20 ottobre 2013), pone dubbi circa la presenza di altri eventuali distinzioni fra enti locali in tale ambito.

 


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