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Campania, deliberazione n. 259 – Società in house per gestione rifiuti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di mantenere la società in house che gestisce il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto ai siti di conferenza dei rifiuti solidi urbani, costituita nel 2011.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 259/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, pur dichiarando il quesito inammissibile, hanno preliminarmente posto l’interrogativo sulla legittimità della costituzione stessa di tale società, attesa la tassatività delle disposizioni restrittive vigenti all’epoca di tale costituzione (in particolare rivolte a comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti).

Altro problema evidenziato dai magistrati contabili attiene all’individuazione dei soggetti titolari delle funzioni nella gestione dei servizi di raccolta, di avvio e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania.

Stante infatti le incertezze interpretative in merito, i magistrati contabili hanno rilevato che spetterà all’ente verificare preliminarmente la sussistenza della titolarità o meno, all’epoca della predetta costituzione e in prosieguo, delle funzioni svolte mediante il predetto strumento societario, e ciò anche al fine di chiarire se l’eventuale obbligo di messa in liquidazione della società in argomento sia da collegare ad una sopravvenuta, specifica limitazione di legge, ovvero alla eventuale soluzione negativa di una questione di competenza funzionale.

 


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