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Puglia, deliberazione n. 139 – Debito fuori bilancio per prestazioni professionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del concetto “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente”, prescritti dalla norma come necessari ai fini del riconoscimento del debito ai sensi della lett. e) dell’articolo 194 Tuel.

L’ente, sprovvisto di avvocatura interna, ha premesso di avere affidato la costituzione in giudizio a legali esterni, senza che venissero sottoscritti disciplinari di incarico, né presentati preventivi di spesa da parte dei legali incaricati.

A giudizi conclusi, a fronte della successiva presentazione di parcelle di valore ben superiore al formale, iniziale impegno di spesa, l’ente ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel.

In particolare l’ente ha chiesto se per accertare la congruità della parcella sia sufficiente il visto del competente Ordine forense.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 139/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno ricordato che, nel rispetto dei principi di attenta e prudente gestione della spesa pubblica, le amministrazioni locali devono procedere al rimborso delle spese legali, una volta appurata la sussistenza dei presupposti sostanziali, soltanto in presenza di documentazione idonea ad attestare la congruità delle spese.

Secondo i magistrati contabili, nelle ipotesi di assenza, all’interno dell’ente locale, di una struttura organizzativa o di un ufficio tecnico in grado di formulare giudizi di congruità, tale parere “potrebbe essere espresso, se non dalla competente Avvocatura distrettuale dello Stato, come previsto per le diverse ipotesi di processi promossi contro dipendenti statali, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”.

 


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