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Piemonte, deliberazione n. 337 – Contratto di concessione di lavori e patto di stabilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta disciplina del Patto di stabilità interno in relazione all’affidamento in concessione di lavori pubblici ex articolo 144 del d. lgs. 163/2006.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 337/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, dopo aver brevemente illustrato la disciplina della concessione di lavori, hanno chiarito che “se il ricorso a tale tipologia contrattuale avviene entro i limiti stabiliti negli artt. 142 e seguenti del d.lgs. n. 163 del 2006 in relazione alla realizzazione di opere che consentano al soggetto realizzatore la successiva gestione e, conseguentemente, il recupero dei costi sostenuti, la remunerazione del capitale e il conseguimento dell’utile d’impresa non si pone alcuna questione di osservanza del Patto di stabilità interno o di potenziale elusione delle sue previsioni”.

Al contrario, qualora non sia prevista la successiva gestione dell’opera o, anche in relazione a quanto stabilito nel comma 4 dell’art. 143 del Codice dei contratti in ordine al possibile prezzo a carico dell’Amministrazione, sia stabilito il pagamento di somme di denaro da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice in misura tale da alterare la tipologia del contratto di concessione di lavori, così come delineata dal d. lgs. 163/2006, l’operazione può rientrare tra i casi di elusione.

In conclusione, “in linea generale le Amministrazioni locali possono ricorrere all’utilizzo del contratto di concessione di lavori per la realizzazione e gestione di opere pubbliche senza che ciò costituisca di per sé violazione della disciplina del Patto di stabilità. In concreto, occorre verificare, però, il contenuto di ciascuna operazione (natura dell’opera, modalità di gestione, remunerazione dei costi di costruzione e del capitale, nonché realizzazione dell’utile d’impresa) per verificare che le modalità contrattuali non abbiano quale finalità quella di aggirare i vincoli derivanti dal Patto di stabilità e, conseguentemente, rientrino nella fattispecie prevista dall’art. 31, co. 30 della legge n. 183 del 2011”.

 


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