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Liguria, deliberazione n. 70 – Compenso amministratore unico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 725, legge 296/2006, in particolare se tale disposizione, che si riferisce ai compensi dei componenti dei consigli di amministrazione, possa trovare applicazione anche nel caso di società con un amministratore unico.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 70/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno chiarito che l’art. 1, comma 725, legge 296/2006 si applica anche all’ipotesi di società a totale partecipazione di enti locali con gestione affidata ad un amministratore unico.

Diversamente infatti, la misura del relativo compenso risulterebbe sottratta a qualsiasi limite normativo specifico, in palese contrasto con le finalità di riduzione di spesa perseguite dall’art. 4, comma 4, d.l. n. 95/2012 e cioè dalla stessa disposizione che, nello stabilire una precisa disciplina in materia di composizione dei consigli di amministrazione di società pubbliche, fa salva la possibilità per le amministrazioni controllanti di nominare un amministratore unico invece che un organo di amministrazione collegiale.

In merito alle modalità applicative della citata disposizione, i magistrati contabili hanno chiarito che, “ai fini della determinazione del compenso dell’amministratore unico, sia corretto considerare quale tetto massimo quello dalla norma riferito al presidente del consiglio di amministrazione, pari al 70 per cento dell’indennità spettante al sindaco dell’ente titolare della partecipazione”.

Ciò in quanto l’amministratore unico può essere assimilato per ruolo e funzioni al presidente di un consiglio di amministrazione, piuttosto che agli altri consiglieri, per i cui compensi è previsto il più restrittivo limite del 60% dell’indennità spettante al sindaco.

In base all’articolo 1, comma 725, legge 296/2006, l’indennità spettante al sindaco costituisce il parametro di commisurazione per il calcolo dei limiti massimi entro cui vanno contenuti i compensi lordi annuali onnicomprensivi degli amministratori di società partecipate da comuni.

Secondo i magistrati contabili, in coerenza con gli obiettivi di contenimento dei costi delle attività riconducibili alla sfera pubblica, la quantificazione in concreto del parametro di riferimento per il calcolo del tetto ai compensi deve prescindere dalla considerazione di variabili definibili come “esogene” o “soggettive” che possono eventualmente avere influito sulla determinazione dell’indennità effettivamente erogata al sindaco.

Pertanto, per la definizione dei tetti applicabili ai compensi degli amministratori, dovrà essere preso come riferimento l’indennità teorica massima spettante al sindaco.

A tal fine, i magistrati contabili hanno tuttavia precisato che la misura dell’indennità teorica massima spettante al sindaco deve essere determinata, in un ogni momento storico, tenendo conto non solo dei criteri di cui all’art. 82 Tuel, ma anche delle modifiche operate, spesso in senso riduttivo, da norme ugualmente intese a determinare la misura dell’indennità concretamente erogabile.

Infine, secondo i magistrati contabili l’art. 1, comma 725, legge 296/2006 fissi chiaramente i limiti massimi dei compensi attribuibili individualmente a ciascun soggetto membro degli organi di amministrazione delle società.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, non può essere accolta la tesi del tetto complessivo fissato dall’art. 1, comma 725, legge 296/2006, mentre deve invece riaffermarsi la vigenza di limiti massimi per i compensi individuali di ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione societari e la conseguente impossibilità che all’amministratore unico venga riconosciuto un’indennità superiore.

La ratio della disposizione, infatti, non si risolve nel generale obiettivo di contenimento delle spese complessive delle società o dei costi del consiglio di amministrazione globalmente inteso ma si completa anche con la finalità di “stabilire un tetto massimo retributivo categoriale-individuale per i compensi, ritenuto necessario e socialmente equo nell’ambito di una generale politica di riduzione della spesa pubblica e dei c.d. costi della politica, per ciascuno dei soggetti incaricati di svolgere le funzioni, rispettivamente, di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle partecipate dagli enti locali”. (Corte dei conti, sez. contr. Calabria del. 84/2012).

 


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