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Liguria, deliberazione n. 69 – Predissesto finanziario e procedura di riequilibrio finanziario


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’articolo 243-bis del Tuel nelle ipotesi di predissesto finanziario determinato da rischio di incapacità funzionale dell’Ente e cioè nelle ipotesi di squilibrio strutturale funzionale che impedisce la predisposizione di un bilancio di previsione annuale e pluriennale.

L’ente, inoltre, ha chiesto chiarimenti sull’esatta interpretazione del comma 5 dell’art. 243-bis nella parte in cui prevede che il termine di 60 giorni per l’adozione del piano di riequilibrio decorre dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio e in particolare alla decorrenza del termine dei 60 giorni in fattispecie nelle quali la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio contenga la clausola di immediata eseguibilità.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 69/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 settembre, hanno chiarito come, secondo le linee guida approvate con deliberazione 16/2012 dalla Sezione delle Autonomie, la procedura di riequilibrio “sia riferibile alle sole ipotesi di ricorso alla procedura di riequilibrio per situazioni di predissesto finanziario determinate da rischio di insolvenza dell’Ente, mentre non varrebbe per le ipotesi di predissesto finanziario determinate da rischio di incapacità funzionale dell’Ente e cioè nelle ipotesi di squilibrio strutturale funzionale che impedisce la predisposizione di un bilancio di previsione annuale e pluriennale”.

Di conseguenza, “l’ammissibilità di accedere alla procedura di riequilibrio si configura evidentemente solo nelle ipotesi nelle quali l’insufficienza di risorse in conto competenza tale da determinare l’impossibilità di adottare un bilancio di previsione in pareggio non sia idonea a prefigurare le condizioni di squilibrio strutturale funzionale di cui all’art. 244 del TUEL ma sia correlata a situazioni di carattere straordinario che consentano in un arco pluriennale breve di riportare il bilancio in equilibrio”.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che la clausola di immediata eseguibilità, che può essere apposta al provvedimento in esito ad un apposito procedimento con voto qualificato dell’organo deliberante, non incide sul termine di esecutività della deliberazione, che rimane fissato dall’art. 134, comma 3, del Tuel.

Tuttavia, trattandosi di profili che attengono ad indirizzi che la Sezione delle Autonomie ha deliberato nell’ambito della definizione delle linee guida dirette ad orientare i criteri dell’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell’apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno, i magistrati contabili hanno rimesso alla Sezione Autonomie le questioni di massima sui predetti quesiti.

 


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