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Gare: l’obbligo di sottoscrizione in ogni pagina è illegittimo


Sono illegittime le clausole del disciplinare di gara che, mediante la specifica previsione della automatica sanzione espulsiva in presenza di omissioni documentali o formali, consentano all’amministrazione di prescindere da qualsiasi forma di preventiva interlocuzione e di preventiva collaborazione con il privato concorrente.

Questo il principio espresso dal Consiglio di stato, sez. VI, con la sentenza n. 4663 del 18 settembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un consorzio che era stato escluso dalla gara avente ad oggetto il servizio di pulizia per la mancata sottoscrizione di tutte le pagine dell’offerta tecnica, come richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara.

Nel caso di specie, infatti, il concorrente aveva apposto la firma del legale rappresentante unicamente in calce all’offerta tecnica.

I giudici amministrativi hanno ricordato che la finalità del principio di tassatività delle cause di esclusione, previsto dall’articolo 46, comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 è quella di impedire tra l’altro, l’adozione di atti basati su eccessi di formalismo che contrastano con il divieto di aggravamento degli oneri burocratici e con l’esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sui cittadini e sulle imprese, riconoscendo giuridico rilievo all’inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisce il conseguimento del risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta, atteso che la gara deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all’esclusiva correttezza della sua esternazione.

Ne consegue che, in coerenza con la ragione giustificativa del principio di tassatività, è sufficiente che l’offerta sia sottoscritta in calce al documento e non anche in ogni singola pagina di cui si compone il documento stesso.

 


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