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Sardegna, deliberazione n. 59 – Costituzione consorzio per gestione strade vicinali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 che prevede il divieto per gli enti locali “di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”, in particolare sulla possibilità di istituire un consorzio per la gestione delle strade vicinali.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 59/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 settembre, hanno ribadito che la costituzione – obbligatoria per legge – dei consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette all’uso pubblico ai sensi della Legge 126/1958 e del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446, non rientra tra i casi di divieto indicati dal citato d.l. 95/2012.

Per un corretto inquadramento dei consorzi per la gestione delle strade vicinali e degli obblighi di legge incombenti sulle amministrazioni locali ai fini della manutenzione, sistemazione e ricostruzione di tali strade soggette all’uso pubblico, i magistrati contabili hanno rimandato alle indicazioni espresse nella deliberazione 140/2008 della sezione regionale di controllo del Veneto.

Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 9 del d.l. 95/2012 è stato oggetto di una recentissima pronuncia della
Corte Costituzionale 236/2013.

 

 


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