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Piemonte, deliberazione n. 306 – Adesione a consorzio per acquisto fonti energetiche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, commi 1 e 6, del d.l. 95/2012, che, quanto al comma 1,  impone la soppressione, l’accorpamento ovvero, in ogni caso, la riduzione dei relativi oneri finanziari di organismi comunque denominati che esercitino, anche in via strumentale, funzioni fondamentali ovvero funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, e, quanto al sesto comma, ne vieta la nuova istituzione.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile aderire ad un consorzio costituito per l’acquisto in comune, l’approvvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche e attività connesse.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 306/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 settembre, hanno chiarito che il consorzio in questione “non appare inquadrabile fra i consorzi amministrativi di cui all’art. 31 TUEL, deputati alla “gestione associata di uno o più servizi” o “l’esercizio associato di funzioni”, essendo piuttosto finalizzato a svolgere attività strumentali agli interessi e alle finalità dei consorziati, fondamentalmente riconducibili a quelle di una centrale di acquisto di energia, nell’ottica di un’ottimizzazione della capacità contrattuale degli enti consorziati”.

Esso concerne un settore, quello del mercato elettrico, oggetto di specifica disciplina legislativa, che contempla espressamente la possibilità per le p.a. di partecipare a consorzi, al fine di agevolarne l’accesso al mercato liberalizzato dell’energia (art. 25 L. n. 488/1999 e la successiva Direttiva della P.C.M., in funzione attuativa, del 18 settembre 2000).

Pertanto, l’adesione al consorzio sarà possibile a condizione che:

–      si realizzino le finalità previste dal quadro normativo in materia di mercato dell’energia, tra cui la convenienza economica;

–      siano rispettate le disposizioni vincolistiche di cui all’art. 1 comma 7 e all’art. 4 comma 7 del citato D.L. n. 35/2012 (che dettano una disciplina specifica relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile).

Tuttavia, con riferimento alla possibilità, compresa nell’oggetto sociale, che il consorzio costituisca o partecipi ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità, i magistrati contabili hanno evidenziato come il mantenimento di tale possibilità nell’oggetto sociale si presterebbe ad una elusione della normativa, che vieta agli enti locali di ridotte dimensioni di costituire società e li obbliga a dismettere le partecipazioni.


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