Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare telematiche: necessaria la firma digitale della documentazione


E’ legittima l’esclusione dell’offerta presentata in via telematica in caso di omessa sottoscrizione con firma digitale del capitolato d’oneri, richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.

Questo quanto ribadito dal Tar, sezione autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 285 del 26 agosto 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa da una gara in considerazione del fatto che aveva presentato il capitolato d’oneri in via telematica non firmato digitalmente.

Secondo l’articolo 77, comma 6, lett. b) del d.lgs. 163/2006 “le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.

Tale norma ha natura imperativa e impone la firma digitale quale elemento di validità della sottoscrizione in caso di invio telematico della documentazione.

Pertanto, la mancata firma in formato digitale comporta l’invalidità del capitolato d’oneri e, dunque, la sua inesistenza ai fini della ammissibilità alla gara.

Come chiarito dall’Avcp, la previsione dell’obbligo di produrre atti di gara debitamente sottoscritti per accettazione corrisponde ad un’esigenza specifica dell’amministrazione di presa d’atto di avvenuta accettazione delle condizioni ivi previste (Avcp, parere 144/2011).

La mancata sottoscrizione in formato digitale della documentazione di gara legittima l’esclusione.

 


Richiedi informazioni