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Gara rifiuti: il responsabile tecnico dell’impresa deve dichiarare i requisiti di moralità


Ai fini della dichiarazione obbligatoria sul possesso dei requisiti di moralità professionale prevista dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006, il responsabile tecnico dell’impresa di gestione rifiuti è pienamente equiparabile al direttore tecnico.

Pertanto, l’omessa presentazione di tale dichiarazione da parte di tale soggetto comporta l’esclusione dalla gara dell’impresa concorrente.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4328 del 30 agosto 2013.

L’articolo 38 del codice dei contratti impone ai soggetti che rivestono ruoli di responsabilità nell’ambito di imprese aspiranti all’aggiudicazione di un appalto con le p.a. di dichiarare l’assenza di circostanze, incidenti sulla moralità professionale, che impedirebbero la stipula del relativo contratto.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “nelle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è obbligatoria (ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. 28 aprile 1998) la figura del responsabile tecnico, che costituisce elemento indispensabile per la qualifica dell’impresa, evidentemente deputato allo svolgimento dei compiti tecnico – organizzativi relativi anche all’esecuzione del servizio commesso da parte dell’impresa, di cui assume, per stessa definizione, la responsabilità sotto altri aspetti, non diversamente dal direttore tecnico” (Cons. Stato, sez. V, sent. 83/2012).

Ne consegue che anche il responsabile tecnico è tenuto a rendere la dichiarazione di cui all’articolo 38 del codice degli appalti, applicabile ogni volta in cui l’organigramma di un’impresa, partecipante a pubbliche gare d’appalto, preveda una figura dirigenziale, comunque denominata, assimilabile al direttore tecnico ovvero investita di compiti parimenti analoghi, rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

 


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