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Friuli, deliberazione n. 77 – Procedure espropriative e divieto acquisto immobili


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, in particolare sulla possibilità di concludere una procedura espropriativa la cui dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata dichiarata in epoca antecedente al 1 gennaio 2013.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione n. 77/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 settembre, hanno ricordato che la recente norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1 quater, del d.l. 98/2011, ha escluso l’applicazione del divieto di acquisto, “alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

 


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