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Friuli, deliberazione n. 76 – Disciplina pagamenti e patto di stabilità interno


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito al profilo dei rapporti tra la disciplina dei pagamenti dei debiti alle imprese da parte delle amministrazioni pubbliche e la disciplina sui vincoli discendenti dal c.d. Patto di stabilità interno.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione n. 76/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 settembre, hanno ricordato che l’articolo 9, comma 1, lett. a)-n.2 del d.l. 78/2010 stabilisce che “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;la violazione dell’obbligo di accertamenti di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale,l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (…)”.

Nel caso di procedure per l’affidamento di lavori, servizi o forniture, pertanto, spetterà all’ente, sin dal momento dell’approvazione del bando di gara, verificare la compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica.

In tal modo operando, non si pone la problematica concernente la scelta tra rispetto del patto di stabilità ovvero emissione di ordinativi di pagamento e conseguente sforamento del saldo obiettivo.

Infine i magistrati contabili hanno ricordato che “la mancata verifica prevista dall’art. 9 del D.L. 78/2009 è fonte di responsabilità amministrativa, fermo restando che la tale responsabilità si ricollega all’assoluta mancanza di qualsivoglia verifica di compatibilità e non anche all’ipotesi in cui valutazioni che apparivano ex ante ragionevoli si siano successivamente rivelate errate”.

Nello stesso senso, corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 182/2013.

 


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