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D.l. fare: le novità contenute nella legge di conversione – Artt. 21 / 28

Articolo 21 – Differimento dell’operatività della garanzia globale di esecuzione Tale disposizione proroga ulteriormente al 30 giugno 2014 l’operatività delle disposizioni sul sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatoria, ai sensi dell’articolo 129 del d.p.r. 207/2010 per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. Articolo 26 – Proroga in materia di appalti…

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