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Contrasto tra bando e disciplinare di gara: prevalgono le disposizione del bando


In caso di contrasto tra le prescrizioni del bando e quelle contenute negli altri documenti di gara, vale la regola generale della prevalenza del bando.

Questo quanto chiarito dall’Avcp nel parere n. 57 del 23 aprile 2013 con il quale ha risposto all’istanza di una società che aveva partecipato ad una gara per l’aggiudicazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo ed adeguamento funzionale di un immobile.

Nel caso di specie, la società aveva contestato l’operato della stazione appaltante che aveva aggiudicato l’appalto in favore dell’impresa che aveva offerto il maggior ribasso senza procedere, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi del comma 20-bis dell’art. 253 del d.lgs. n. 163/2006.

Ciò in quanto, secondo la stazione appaltante, tale previsione, non essendo stata prevista anche nel bando di gara, doveva considerarsi inapplicabile in virtù dell’asserita prevalenza del bando rispetto agli altri documenti di gara.

L’Avcp ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 253, comma 20-bis, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono applicare, fino al 31 dicembre 2013, il meccanismo dell’esclusione automatica per tutti gli appalti di importo contenuto nelle soglie indicate dall’articolo 28, in deroga alle soglie più ristrette previste, per i lavori, dall’art. 122 comma 9 del Codice e, per i servizi e forniture, dall’art. 124 comma 8 del medesimo.

A norma dell’articolo 122, comma 9, del codice, ai fini dell’applicabilità del meccanismo dell’esclusione automatica, occorre che il bando abbia espressamente previsto tale possibilità, trovando altrimenti applicazione la disciplina di verifica della congruità prevista agli articoli 87 e 88 del Codice.

Pertanto, l’Avcp ha rilevato la legittimità dell’operato della stazione appaltante che ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria senza applicazione dell’esclusione automatica delle offerte, in considerazione del fatto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in caso di contrasto tra le prescrizioni del bando e quelle contenute in altre disposizioni di gara, il primo deve prevalere su quelle difformi di lex specialis.

 


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