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Piemonte, deliberazione n. 280 – Assunzioni con quote turn over non utilizzate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, in particolare sulla possibilità di sostituire un’unità di personale cessata nel 2009, al fine di migliorare l’organizzazione dell’apparato burocratico dell’ente, con riserva di utilizzare successivamente tale unità in convenzione.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 280/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 agosto, hanno confermato l’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n.52/CONTR/10, secondo cui il significato da attribuire all’espressione “nel precedente anno” contenuta nell’articolo 1, comma 562, della finanziaria per il 007, può riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione.

In merito alla possibilità di assolvere all’obbligo di esperire la procedura di mobilità contestualmente all’emissione del bando di concorso per il reclutamento dell’unità di personale, mediante l’inserzione nel medesimo di una specifica clausola “in subordine”, i magistrati contabili hanno chiarito che l’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 “è del tutto univoco nell’imporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali” (Cons. Stato, sez. V, sent. 5830/2010).

 


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