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Lombardia, deliberazione n. 352 – Messa in sicurezza di immobile privato


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta imputazione in bilancio di un intervento finalizzato alla messa in sicurezza di un immobile, non di proprietà del comune, in gravi condizioni statiche.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 352/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 agosto, hanno chiarito che non essendo l’immobile oggetto dell’intervento di proprietà del comune, la spesa necessaria alla messa in sicurezza non può qualificarsi alla stregua di spesa di investimento.

La relativa spesa, pertanto, dovrà considerarsi quale spesa di natura corrente ordinariamente iscrivibile al Titolo I.

I magistrati contabili, inoltre, hanno evidenziato come l’eventuale intervento del comune in sostituzione del privato inadempiente si configurerebbe alla stregua di una civilistica negotiorum gestio, comportando la formazione di un credito nei confronti del privato stesso iscrivibile tra i residui attivi.

Pertanto, tale operazione sarebbe tendenzialmente neutra ai fini del rispetto del patto di stabilità, data la contemporanea presenza di una spesa di natura corrente e da un corrispondente residuo attivo.

Al contrario, nel caso in cui l’ente intendesse acquistare l’immobile, “la fattispecie dovrebbe essere considerata alla stregua di spesa di investimento, con le conseguenti ricadute in termini di incidenza sul Patto di stabilità interno”.

 


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