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Lazio, deliberazione n. 154 – Monetizazzione ferie


Un Sindaco ha chiesto se “sia ancora possibile, alla luce della vigente normativa e, in particolare, alla luce del comma 8 dell’art. 5 del D. L. n. 95/2012, procedere alla monetizzazione delle ferie residue al proprio personale dipendente” e, in subordine, se possono essere monetizzati i giorni di ferie maturati fino all’entrata in vigore di tale norma (giugno 2012).
I magistrati contabili del Lazio con la deliberazione 154/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° agosto, hanno fornito un’interpretazione dell’articolo 5, comma 8, del d.l. 95/2012 citato.
Secondo la sezione detta disposizione è chiara nel porre un divieto di carattere generale, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica , come già chiarito dalla Funzione pubblica (parere n. 40033 dell’8 ottobre 2012) e dalla Ragioneria Generale dello Stato (parere n. 77389 del 14 settembre 2012), diretto a colpire gli abusi dovuti all’eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruite a causa dell’assenza di programmazione e di controlli.
Nel caso di specie concernente un pensionamento, esso rientra tra le fattispecie di applicazione espressa del divieto, in ragione della prevedibilità dell’evento che consente al datore di lavoro di effettuare una ponderazione in ordine alle scelte necessarie ad assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e quelle dell’amministrazione.
Per quanto concerne l’ulteriore oggetto della richiesta di parere, relativo alla possibilità di monetizzare i giorni di ferie maturate fino all’entrata in vigore della legge, devono ritenersi applicabili i principi generali in materia di successione di leggi nel tempo (art. 11 delle preleggi al codice civile), secondo cui la norma non può che disporre per l’avvenire e devono essere salvaguardate tutte le posizioni definite prima della sua entrata in vigore.
Di conseguenza il divieto di monetizzazione non si applica ai rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 e alle situazioni in cui le giornate di ferie siano maturate prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto al momento dell’entrata in vigore della norma (7 luglio 2012).
In tali casi, tuttavia, la monetizzazione delle ferie potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di rinvio.


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