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Monitoraggio lavoro flessibile: rilevazione anche per i servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni


Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 25 luglio 2013 prot. 35148 in risposta a un quesito formulato dall’Anci, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ritenere escluso dalla rilevazione sul monitoraggio del lavoro flessibile, di cui all’articolo 36 comma 3, del d.lgs. 165/2001 ed all’articolo 1 commi 39 e 40, della legge 190/2012, il personale impiegato nei servizi educativi e scolastici gestiti dagli enti locali.
La Funzione pubblica ha precisato che, nonostante l’esigenza di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e la conseguente necessità di assicurare costantemente i correlati servizi farebbe tendere verso la disciplina derogatoria prevista dall’articolo 10, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, il personale impiegato nel servizi educativi e scolastici gestiti dagli enti locali non può ritenersi escluso dai vincoli a garanzia di un corretto, generale, utilizzo dei contratti a tempo determinato.
In proposito, il Dipartimento, al fine di agevolare la rilevazione di tale tipologia di personale flessibile, spesso caratterizzata da elevata numerosità e frequenza dei rinnovi contrattuali, ha apportato alcune misure di semplificazione alla rilevazione, sia con riguardo alle funzionalità dell’applicativo web per il monitoraggio sia, dal punto di vista pratico per andare incontro agli enti che segnalavano il permanere di un’ingente mole di lavoro, attraverso un’informale procedura concordata alternativa all’immissione del dati nel sistema di monitoraggio.
In tali casi, infatti è stata consentita esclusivamente per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’ente con personale impiegato nei servizi educativi e scolastici, la predisposizione di un autonomo elenco in forma libera ricognitorio degli elementi monitorati nella rilevazione e da associare al Rapporto informativo.


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