Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 254 – fondi immobiliari “ad apporto”


Il Presidente della regione ha chiesto se sia possibile far confluire in fondi immobiliari d’investimento chiusi ad apporto la proprietà dei beni del patrimonio indisponibile dell’ente e se sia ammessa la possibilità che siano conferiti ai fondi esclusivamente diritti di concessione o d’uso, con previsione di locare in tutto o in parte l’oggetto della concessione.
I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 254/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio dopo aver ricostruito l’intero quadro normativo disciplinante la materia , hanno chiarito che deve escludersi la possibilità di apportare al fondo la proprietà di beni indisponibili che mantengano al contempo il vincolo d’indisponibilità.
Circa la possibilità di conferire ai fondi esclusivamente diritti di concessione o d’uso, con previsione di locare in tutto o in parte l’oggetto della concessione la sezione, pur ricordando che l’articolo 33, comma 1, del d.l. 98/2011 prevede che “Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione”, ha evidenziato che l’applicazione di tale disposizione di legge statale non deve portare a violare od eludere vincoli di finanza pubblica parimenti posti da altre norme di legge statale.


Richiedi informazioni