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Puglia, deliberazione n. 125 – Incarichi ex articolo 110,commi 1 e 2 Tuel


Un Presidente di Provincia ha chiesto se sia possibile prorogare gli incarichi dirigenziali a contratto conferiti per posti previsti e non in dotazione organica ex articolo 110, commi 1 e 2 del Tuel in scadenza nel 2013 e, in caso positivo, se sia consentito superare la percentuale del 10% al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni essenziali che l’ente deve assicurare.

I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 125/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio hanno, in primo luogo, ricordato attraverso una completa ricostruzione schematica, che la normativa è chiara nello stabilire le limitazioni di carattere formale e procedurale per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle Province.

Secondo i giudici contabili, la disciplina atta a regolare il caso di specie è quella indicata all’articolo 19, comma 6-quater, del d.lgs 165/2001, la quale fa riferimento al contingentamento percentuale dei contratti ex articoli 110, comma 1.

La norma che prevede per tali incarichi il limite del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, nel caso di specie, può trovare applicazione solo in questi termini.

Infatti, non è applicabile la disciplina transitoria che consente il rinnovo una tantum, in quanto gli incarichi in argomento sono scaduti o in scadenza nel 2013, mentre la condizione posta dalla norma era che gli stessi fossero in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

L’ulteriore condizione, da dimostrare ed esplicitare nel provvedimento, dell’indispensabilità al corretto svolgimento delle funzioni essenziali della Provincia, è necessaria ma non sufficiente per il rinnovo dei contratti di conferimento ex art. 110, comma 1, del TUEL.

Per il contratto extra dotazione organica, diversamente, non trova applicazione la novella normativa sul contingentamento numerico.

Pertanto, si ritiene che lo stesso possa essere rinnovato osservando gli ulteriori limiti, richiamati dalla sezione, ed in particolare quello di durata del mandato della carica elettiva di Presidente della Provincia.

 

 


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