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Puglia, deliberazione n. 121 – Collaborazione tra p.a., co.co.co. e consulenza


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla qualificazione di alcune tipologie d’incarichi professionali, in particolare se le attività tecniche affidate all’Agenzia delle Entrate – ex Agenzia del Territorio, all’Università e ad altri enti pubblici (per i quali il comune paga esclusivamente rimborsi spesa) siano qualificabili come servizi (ex d.lgs. 163/2006) oppure incarichi di studio, ricerca e consulenza, con conseguente assoggettamento ai vincoli di cui all’articolo 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 e dell’articolo 6, comma 7 del d.lgs. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 121/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno chiarito che l’affidamento ad altri enti pubblici di tali attività, tramite convezione, con la conseguente spesa a carico del comune come “rimborso dei costi sostenuti dagli Organismi pubblici incaricati”, sembrano escludere la sussistenza dei requisiti dell’incarico di consulenza.

Tale fattispecie appare qualificabile come forma di collaborazione tra p.a. che può essere disciplinata tramite convenzione, accordo ovvero protocollo d’intesa.

In tali ipotesi, è proprio l’atto “convenzionale o pattizio”, sottoscritto dagli enti stipulanti che definisce l’oggetto, il contenuto, i termini, le modalità di svolgimento della prestazione, nonché i reciproci, obblighi ed oneri.

Pertanto, le fattispecie oggetto della richiesta non rivestono i requisiti dell’incarico di collaborazione autonoma di studio e consulenza e, in quanto tali, non sono sottoposti ai relativi limiti e vincoli.

 


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